Descrizione
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 è previsto che ai nuovi nati si attribuisca il doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori. Questi ultimi potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 262, 2° comma, del codice civile, “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre”.
In particolare, l’attribuzione al figlio del solo cognome paterno è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e ingenera una forma di «diseguaglianza dei genitori», in netto contrasto con la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e con il principio di uguaglianza ricavabili dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
La Corte ha quindi stabilito che il cognome del figlio è composto dai cognomi di ambedue i genitori, nell’ordine deciso dagli stessi.
Al momento della dichiarazione di nascita, in ospedale o presso l’Ufficio di Stato Civile, i genitori, di comune accordo, possono comunque attribuire il solo cognome materno o paterno.
In caso di contrasto, occorrerà rivolgersi al giudice.
In caso di contrasto, occorrerà rivolgersi al giudice.
Vedasi allegati.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2022 14:34:38